CILA vs SCIA: Differenze e Utilizzi nei Lavori Edili
Quando si affrontano interventi edilizi, scegliere la giusta procedura amministrativa è fondamentale per rispettare le normative e avviare i lavori senza intoppi. Tra le opzioni principali troviamo la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) e la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulle differenze e le applicazioni di ciascuna.Cos’è la CILA?
La CILA è una procedura semplificata utilizzata per interventi di manutenzione straordinaria che non interessano la struttura dell’edificio. È il caso, ad esempio, di ristrutturazioni interne, rifacimento di impianti o modifiche di tramezzature. Una volta presentata la pratica al Comune con l’asseverazione di un tecnico abilitato, i lavori possono iniziare immediatamente, senza dover attendere verifiche preliminari.Cos’è la SCIA?
La SCIA si applica a interventi più complessi e può essere distinta in due tipologie:- SCIA ordinaria: utilizzata per lavori di ristrutturazione più rilevanti, come il restauro conservativo, il consolidamento di elementi strutturali minori o i cambi di destinazione d’uso. Anche in questo caso, i lavori possono iniziare subito dopo la presentazione della pratica, purché siano rispettati i requisiti normativi.
- SCIA alternativa al permesso di costruire: necessaria per opere di maggiore impatto, come nuove costruzioni o modifiche strutturali. Con questa variante, i lavori possono iniziare solo dopo 30 giorni dalla presentazione, periodo in cui il Comune può verificare la correttezza della documentazione o richiedere integrazioni.
Differenze principali tra CILA e SCIA
- Tipologia di intervento: la CILA si applica a lavori non strutturali, mentre la SCIA è necessaria per interventi più complessi o che richiedono modifiche strutturali.
- Tempistiche di inizio lavori: con la CILA e la SCIA ordinaria, i lavori iniziano subito dopo la presentazione. La SCIA alternativa, invece, richiede 30 giorni di attesa per eventuali verifiche.
- Documentazione e obblighi: entrambe le procedure richiedono l’asseverazione di un tecnico abilitato (geometra, architetto o ingegnere), ma la SCIA alternativa può includere ulteriori adempimenti.


