IIl Condono 47/85 ha permesso la regolarizzazione di numerosi interventi edilizi abusivi, stabilendo modalità precise per la sanatoria di costruzioni e modifiche edilizie non conformi alla normativa vigente. Gli articoli 31 e seguenti della Legge n. 47 del 1985 stabilivano che, entro il 30 giugno 1987, determinate opere abusive potessero ottenere una “concessione edilizia” o “autorizzazione in sanatoria”, a condizione che fossero ultimate entro il 1° ottobre 1983.
Requisiti per la Presentazione della Domanda di Sanatoria
Per richiedere il condono edilizio, era necessario presentare apposita istanza al Comune, allegando la seguente documentazione: • Prova del versamento dell’oblazione, pari almeno a un terzo di quanto determinato secondo gli articoli 34 e seguenti della Legge n. 47 del 1985 (l’importo poteva essere ridotto in alcuni casi a un ventesimo);
• Descrizione dettagliata delle opere per le quali si richiedeva la concessione edilizia o l’autorizzazione in sanatoria;
• Dichiarazione corredata di documentazione fotografica che dimostrasse lo stato dei lavori al momento della presentazione della domanda.
Se l’opera abusiva superava i 450 metri cubi, era necessario presentare, entro il termine per il pagamento della seconda rata dell’oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere, nonché una certificazione sull’idoneità statica, redatta da un tecnico abilitato.
Ulteriori Documenti Richiesti
Alcuni casi specifici, previsti dagli articoli 31, 34 e 36 della Legge n. 47/1985, richiedevano ulteriori documenti: • Certificato di residenza e copia della dichiarazione dei redditi;
• Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, nel caso in cui il richiedente fosse un’impresa;
• Certificato di idoneità statica in caso di interventi in conglomerato normale e precompresso o in manufatti complessi in metallo.
Se l’opera rientrava in una zona sismica, doveva essere presentato il progetto di adeguamento sismico e la certificazione di idoneità sismica, da depositare presso l’amministrazione competente.
Rilascio della Concessione e Certificati
Se il Comune accoglieva la domanda di condono, rilasciava la concessione edilizia o l’autorizzazione in sanatoria. Inoltre, veniva emesso anche il Certificato di abitabilità o agibilità, in deroga ai requisiti fissati dalle normative, a condizione che le opere sanate non violassero le disposizioni relative alla sicurezza statica, alla prevenzione incendi e agli infortuni. L’agibilità, tuttavia, non veniva rilasciata in caso di carenze nelle condizioni di salubrità dell’immobile, come previsto dalle leggi primarie.
Obbligo di Pagamento e Oneri Concessori
Il pagamento dell’oblazione non esonerava dal versamento del contributo per il rilascio della concessione edilizia. Gli importi da versare per il condono edilizio venivano calcolati in base alla tipologia delle opere da sanare, come specificato nella Tabella A della Legge n. 47/1985. Gli oneri di urbanizzazione venivano determinati in base alla destinazione urbanistica della zona, e non alla concreta destinazione d’uso dell’immobile.
Tempi per la Presentazione e la Conclusione del Procedimento
Il termine per la presentazione della domanda di condono era fissato in 24 mesi dalla data di avvio del procedimento. Se il richiedente pagava tutte le somme dovute e presentava la documentazione necessaria all’Ufficio tecnico erariale, la domanda veniva considerata accolta. Trascorsi 36 mesi, il diritto al conguaglio o al rimborso delle somme versate veniva prescritto.
La presentazione tempestiva della domanda, unitamente all’attestazione del versamento dell’oblazione, sospendeva il procedimento penale e le sanzioni amministrative. L’oblazione interamente corrisposta estingueva anche i reati edilizio-urbanistici e le violazioni in materia di sicurezza sismica e sanitaria.
Criteri di Condonabilità
Per stabilire se un immobile fosse condonabile, venivano considerati due criteri principali: il criterio “strutturale” per le nuove costruzioni e il criterio “funzionale” per le opere interne o per i manufatti con destinazione diversa dalla residenziale.
Il criterio strutturale prevedeva che l’immobile fosse considerato ultimato se completo almeno al “rustico”, ovvero con tamponature esterne e volumi definiti. Il criterio funzionale implicava che l’opera fosse strutturalmente completa e potenzialmente fruibile, salvo le finiture interne.
In entrambi i casi, la Legge n. 47/1985 non richiedeva che l’immobile fosse completamente finito o abitabile, ma doveva risultare ultimato entro la data stabilita, ovvero il 1° ottobre 1983.
Concludendo, il “Condono 47/85” ha rappresentato una grande opportunità per regolarizzare opere edilizie abusive, consentendo ai proprietari di sanare le proprie costruzioni in violazione delle normative, a condizione che rispettassero i requisiti e i tempi stabiliti dalla legge.
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